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In pochissimi casi la normativa britannica rende obbligatoria la figura del Rappresentante Autorizzato. Tuttavia, questa opzione è altamente raccomandata per qualsiasi esportatore che decida di operare in modo continuativo in questo mercato. Dopo la Brexit, gli ex rappresentanti con sede nell’UE non vengono più riconosciuti, costringendo molte aziende a prendere una decisione strategica e a scegliere un Rappresentante Autorizzato il più possibile adatto alle loro esigenze.

Se la tua azienda effettua una vendita ogni dieci anni nel Regno Unito, questa possibilità potrebbe non essere allettante, altrimenti dovrebbe essere presa in seria considerazione. Analizziamo di seguito i vantaggi dello stipulare un contratto con un Rappresentante Autorizzato (“Authorized Representative” nella maggior parte dei regolamenti, “Responsible Person” in altri).

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Gestione professionale di eventuali contenziosi

In caso di contenziosi con una UK-MSA (UK Market Surveillance Authorities), è consigliabile avvalersi di un professionista che abbia esperienza nei rapporti con le autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori potrebbero non avere le competenze tecniche necessarie per dimostrare che il fabbricante ha effettuato correttamente la valutazione della conformità del loro prodotto. Spesso sono gli stessi importatori che preferiscono contare con la presenza di un Rappresentante Autorizzato.

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Comodità e protezione delle informazioni

La legge richiede all’importatore di conservare, per 10 anni dalla data di immissione sul mercato, la Dichiarazione di Conformità UKCA e la documentazione tecnica. Per ottemperare a tale obbligo, il fabbricante deve inviare a tutti i suoi importatori detta documentazione e, pertanto, condividere con loro i dettagli tecnici della conformità dei propri prodotti alle normative e norme applicabili.

Affidare l’obbligo di conservazione della documentazione tecnica a un Rappresentante Autorizzato facilita il rapporto con i nuovi importatori e garantisce il controllo assoluto sulle informazioni sensibili.

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Etichettatura più facile

I dati dell’importatore (ragione sociale, marchio registrato, indirizzo) devono apparire sull’etichetta del prodotto.

A seconda del tipo di prodotto e dell’esistenza di una pluralità di importatori, il rispetto di tale obbligo può essere particolarmente complesso. In molti casi la cosa più semplice è citare, sull’etichetta e sulla confezione, i dati di un Rappresentante Autorizzato.

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Cambiamenti normativi sotto controllo

Il Rappresentante Autorizzato è una figura con formazione tecnica che, per esercitare la sua funzione, deve monitorare l’evoluzione delle normative britanniche all’interno della sua area di competenza.

Non sappiamo fino a che punto si spingerà la cosiddetta “divergenza” tra la normativa britannica e quella comunitaria, ma è chiaro che qualsiasi differenza normativa tra i due sistemi può avere ripercussioni importanti sia per un’azienda che vuole entrare nel mercato britannico sia per ormai dalla presenza consolidata. Contare con un Rappresentante Autorizzato equivale ad avere un servizio di “alert” sulle modifiche normative che interessano direttamente l’azienda produttrice.

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